Statuto
dell’Associazione P.A. G.R.E.S. – “Gruppo Radio Emergenza Sizzano”.
Art. 1
E’ costituita con sede in Sizzano una associazione di Pubblica Assistenza denominata G.R.E.S. “Gruppo Radio Emergenza Sizzano”; Radioamatori e Volontari del Soccorso.
Art. 2 Il G.R.E.S è un momento di aggregazione dei cittadini che,attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività.
Per questa ragione, i propri principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nella Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonché quelli previsti dalla legge del 11.08.91 n.266.
Art. 3 L’Associazione è costituita da Volontari di Protezione Civile: Radioamatori e Volontari di pronto soccorso e assistenza.
Art. 4 La sua attività consiste nel prestare il soccorso mediante ambulanze e apparecchiature radio anche in attività di Protezione Civile, calamità naturali, catastrofi e in tutti i casi in cui è richiesta l’assistenza.
Si propone inoltre di collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.
Art. 5 La P.A. “G.R.E.S.” è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.
Art. 6 L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Può assumere personale dipendente e avvalersi del lavoro autonomo ai sensi e nei limiti fissati dalla legge dell’11.08.91 n.266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.
Art. 7 Possono essere soci della P.A. “G.R.E.S.” tutti i cittadini indipendentemente dalla loro età la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo in carica e che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall’Assemblea.
Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età,oltre agli altri diritti statutari,hanno il diritto di votare in assemblea,di eleggere e di essere eletti.
Tutti i soci inferiori ai 18 anni,ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età,possono partecipare alla vita associativa,godendo dei diritti statutari,eccettuato quello di votare in assemblea,di eleggere e di essere eletti purché siano in regola con le quote sociali ed abbiano una anzianità di almeno sei mesi.
art. 8 I diritti dei soci sono:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti ;
b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti,salvo i limiti di cui al precedente art.7;
c) chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
d) formulare proposte agli organi dirigenti nell’ambito dei programmi dell’Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obbiettivi previsti nel presente statuto.
Art. 9 i doveri dei soci sono:
a) rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli organi associativi;
b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine dell’ Associazione.
Art. 10 Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla P.A.”G.R.E.S.”,coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano con essa rapporti di contenuto patrimoniale.
Art. 11 La qualità di socio si perde:
a) per morosità
b) per decadenza;
c) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per morosità coloro che,entro il termine fissato dall’Assemblea,non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei termini deliberati dall’Assemblea stessa. Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art.10. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l’Associazione.
Art. 12 L’esercizio finanziario della P.A.”G.R.E.S” comincia il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Le entrate della P.A.”G.R.E.S.” sono costituite:
a) dalle quote degli aderenti;
b) da contributi di privati:
c) da rimborsi derivanti da convenzioni:
d) da contributi di enti pubblici o privati;
e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all’Art.5 della legge 11.08.91 n.266, pervengano all’Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all’attuazione di progetti.
Art. 13 Il patrimonio della P.A.”G.R.E.S” è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;
b) da titoli pubblici e privati;
c) da lasciti,legati e donazioni purché accettati dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 Il Presidente dell’Associazione si adopererà perché la gestione termini sempre a pareggio,egli dovrà accertare che il preventivo di gestione sia opportunamente coperto e dovrà porre il veto a spese che potrebbero presentarsi nel corso della gestione fintanto che non sia reperibile la necessaria copertura e comunque lo stesso è garante di eventuali superi al preventivo.
Art. 15 Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri.
Art. 16 L’Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all’anno entro il 31 marzo per l’approvazioner del bilancio e per altri adempimenti di propria competenza.
Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci regolarmente iscritti da non meno di sei mesi o di due terzi dei consiglieri. Deve comunque essere convocata,anche a scopo consultivo,per periodiche verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
Delle riunioni dell’Assemblea deve essere redatto,a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa,verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell’Assemblea. Le riunioni dell’Assemblea sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un’ora.
NESSUN SOCIO PUO’ FARSI RAPPRESENTARE IN ASSEMBLEA.
Art. 17 L’Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.
Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa dei consensi.
Nel caso di modifiche allo Statuto Sociale, risultano approvate quelle proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengano il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.
Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.
Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili,i più anziani di età.
Art. 18 L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell’Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l’Associazione.
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’Ordine del Giorno,la data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.
Partecipano all’Assemblea i Soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno sei mesi.
Le riunioni dell’Assemblea possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano presenti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.
E’ tuttavia facoltà del Presidente dell’Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.
Art. 19 I Soci che intendono inserire all’Ordine del Giorno argomenti no previsti dal C.D. o modifiche allo Statuto, devono far pervenire al Segretario dell’Associazione la loro richiesta entro 2 (due) giorni prima della data di convocazione.
La richiesta deve essere sottoscritta da almeno 9 (nove) Soci.
Art. 20 E’ permesso l’inserimento all’Ordine del Giorno la voce “eventuali e varie”, ma la discussione deve contenere solo argomenti di mera amministrazione e comunque non deve coinvolgere persone e modificare sostanzialmente la conduzione dell’Associazione.
Art. 21 In apertura dei propri lavori l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e , ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.
Art. 22 I compiti dell’Assemblea sono:
a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31/12 dell’anno precedente e quello preventivo;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
c) approvare e modificare l’ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
d) approvare le linee programmatiche dell’Associazione;
e) approvare e modificare il regolamento generale dell’Associazione uniformandolo alla natura associativa della stessa;
f) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti alla Associazione;
g) eleggere il Consiglio dei Probiviri;
h) approvare le modifiche allo Statuto;
i) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.
Art. 23 Il Consiglio Direttivo è formato da nove componenti.
Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti otto giorni prima della data fissata per la riunione.
L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, l’ora, la data e il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente,esposto nei locali della sede sociale.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da sottoscrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.
Art. 24 I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) predisporre le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente Art. 22;
b) eseguire i deliberati dell’Assemblea;
c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione;
d) stipulare contratti,convenzioni,accordi nel perseguimento degli obbiettivi associativi;
e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obbiettivi del presente Statuto;
f) adottare i provvedimenti di cui al precedente Art. 11;
g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto.
Art. 25 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipino almeno la metà più uno dei componenti.
Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratta di votazioni riguardanti le singole persone o di elezione alle cariche sociali.
Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l’assemblea dei Soci.
Art. 26 Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte dell’Assemblea,elegge nel proprio seno il Presidente,il Vicepresidente,che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed un Tesoriere.
Art. 27 Ogni membro del Consiglio che per 3 (tre) volte consecutive si rende assente senza giustificato motivo alle riunioni si ritiene decaduto dalla carica, l’eventuale riammissione sarà decisa dal C.D..
Art. 28 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione,può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell’Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.
Il Presidente sottoscrive tutti gli atti ed i contratti stipulati dall’Associazione riscuote, nell’interesse dell’Ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.
Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio stesso.
Art. 29 Il Segretario ha il compito di:
a) coadiuvare il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni;
b) applicare e far applicare le norme statutarie;
c) provvedere a redigere e conservare i verbali di riunione;
d) conservare l’archivio.
Art. 30 Il Cassiere ha il compito di:
a) tenere un inventario dei beni mobili dell’Associazione, aggiornare la contabilità, amministrare la cassa.
b) redigere il bilancio finanziario consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea.
Art. 31 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti,dura ib carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti tra i non soci sono rieleggibili.
Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il Presidente. Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da trascrivere in apposito libro.
I compiti del Collegio dei Probiviri sono:
a) verificare almeno quadrimestralmente la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione;
b) verificare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo ed esprimere un parere su quello preventivo da presentare all’Assemblea dei Soci;
c) deliberare, con giudizio insindacabile, sui ricorsi presentati dai Soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente Art.11;
d) delibera altresì sulle controversie tra Soci e Consiglio Direttivo e tra i singoli componenti del Consiglio e il Consiglio stesso.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell’Associazione.
Art. 32 Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti,seguirà l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita,procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell’Assemblea alla sua prima riunione.
La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo o del Presidente comporta la decadenza del medesimo.
La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Probiviri.
Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell’Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell’Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.
Art. 33 Il Socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente art. 11, lettera b) e c),deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.
Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il Socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.
I provvedimenti di cui all’Art. 11 lettera b) e c),sono esecutivi dal momento della notifica.
Art. 34 Qualora per decisione dell’Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano uniformati ai criteri partecipativi di questo Statuto.
Art. 35 I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo. Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.
Art. 36 In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione sarà affidato all’ A.N.P.AS.che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla legge 11.08.91 n.266, da organizzare sul territorio in cui l’Associazione stessa è ubicata.
Art. 37
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la legge 11.08.91 n.266.
Il presente Statuto approvato nell’Assemblea del 04.01.1996 deve essere osservato ed annulla e sostituisce il precedente registrato il 21/04/11193 al n°71 Atti Privati / E serie 3°, ed entra in vigore il 28/02/1996.
Il Presidente
Piero Boselli
Quanto sai non deve impedirti di sapere quanto dovresti.
Carlo Dossi
